martedì 22 settembre 2009

GESTIONE SEPARATA INPS

La Gestione separata INPS è stata istituita con la L.335 del 1995.

Essa ha previsto una forma di previdenza per quei soggetti per i quali non era prevista alcuna forma di previdenza.





Soggetti obbligati all’iscrizione Gestione separata INPS


Hanno l’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS:

i soggetti che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo (art. 2222 c.c.) e che non sono iscritti ad un'autonoma Cassa di previdenza;

gli incaricati alla vendita a domicilio con reddito professionale annuo superiore a 5.000 euro;

gli spedizionieri doganali;

i titolari di borse di studio per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca;

i percettori di assegni per attività di tutorato o didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;

i soggetti che, nell'ambito dell'associazione in partecipazione, conferiscono esclusivamente prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi di lavoro autonomo ad esclusione del caso in cui l’associato sia già iscritto ad un albo professionale;

i lavoratori che svolgono collaborazioni coordinate a progetto;

i lavoratori che svolgono collaborazioni coordinate e continuative occasionali senza progetto (c.d. mini collaborazioni caratterizzate dalla percezione di un reddito non superiore ad Euro 5.000 e da una durata inferiore a trenta giorni nell'anno);

i pensionati di vecchiaia che svolgono collaborazioni coordinate e continuative;

i professionisti iscritti in Albi di categoria esistenti alla data del 24 ottobre 2003 che intrattengano rapporti di collaborazione coordinate e continuativa sempre che i relativi redditi non siano già assoggettati alla specifica previdenza di categoria;

i soggetti che intrattengano rapporti di collaborazioni coordinate e continuative a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali;

i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società ed i partecipanti a collegi e commissioni;

i lavoratori autonomi occasionali (art. 2222 c.c.) che non hanno l’obbligo di iscrizione ad autonoma Cassa di previdenza che producano un reddito annuo superiore a 5.000 euro.



Modalità di iscrizione alla Gestione separata INPS


La domanda di iscrizione alla gestione separata può essere effettuata:

direttamente presso gli sportelli dell’INPS;

telefonicamente al numero gratuito 803.164;

dal sito www.inps.it utilizzando i servizi on line.



Contributi dovuti


I contributi dovuti variano:

a seconda dei soggetti obbligati;

a seconda che i soggetti siano privi o meno di altra forma di tutela previdenziale.

Nel caso di collaborazioni coordinate e continuative e di collaborazioni coordinate a progetto i contributi alla Gestione separata INPS sono:

per 2/3 a carico del committente;

per 1/3 a carico del collaboratore.

Il versamento del contributo è fatto dal committente anche per la quota posta a carico del lavoratore.



Nel caso di lavoratori autonomi non iscritti ad un’autonoma cassa di previdenza i contributi sono interamente a loro carico. Tuttavia essi hanno la facoltà (e dunque non l’obbligo) di addebitare al committente, in via definitiva, una percentuale pari al 4% dei corrispettivi lordi.



Le aliquote contributive relative al 2007 erano le seguenti:

23,50% per i non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria oltre alla Gestione separata INPS;

16% per i collaboratori e i professionisti iscritti ad altra forma di previdenza, i titolari di pensione diretta, i titolari di pensione di reversibilità.

Per il 2008 sono state stabilite le seguenti aliquote:

24,72% per i non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria oltre alla Gestione separata INPS;

17% per i collaboratori e i professionisti iscritti ad altra forma di previdenza, i titolari di pensione diretta, i titolari di pensione di reversibilità.

(Vedi anche Gestione separata INPS: la misura dei contributi per il 2009)



Non è previsto un minimo contributivo come accade, invece, nel caso di iscrizione all’INPS come artigiani o commercianti.

Invece è previsto un massimale, oltre il quale non sono più dovuti contributi. Per il 2007 esso ammonta a 87.187 euro.



Nel caso di contratti di associazione con apporto di solo lavoro deve essere effettuato un versamento pari a quello previsto per i commercianti che risulta essere per il 55% a carico dell’associante e per il 45% a carico dell’associato.





Termini di versamento



I lavoratori autonomi effettuano i versamenti del contributo dovuto con il meccanismo degli acconti e dei saldi negli stessi termini previsti per i versamenti IRPEF. Più precisamente, il professionista dovrà versare:

entro il termine per il versamento del saldo IRPEF, il saldo del contributo relativo all'anno precedente;

entro il termine per il versamento del primo acconto IRPEF, il primo acconto del contributo relativo all’anno in corso pari al 40% del contributo calcolato per l’anno precedente;

entro il termine per il versamento del secondo saldo IRPEF, il secondo acconto del contributo relativo all’anno in corso pari al 40% del contributo calcolato per l’anno precedente.



Nel caso di collaborazioni coordinate e continuative e collaborazioni a progetto i contributi devono essere versati dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso.



In entrambi i casi i contributi alla Gestione separata INPS devono essere versati utilizzando il modello F24.





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Gli altri approfondimenti sull'argomento:

Gestione separata INPS: le aliquote per il 2009

Gestione separata INPS: rivalsa in fattura









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